Domande Frequenti

Dettagli del documento

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

NOVITA' SUI CERTIFICATI In applicazione dell'art.15 della legge 12.11.2011, n.183, dal 1° gennaio 2012 i certificati non possono più essere prodotti agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. I cittadini dovranno avvalersi dell'autocertificazione. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". VALIDITÀ DEI CERTIFICATI Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile rilasciati dai servizi demografici, hanno validità 6 mesi dalla data di rilascio. Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto a modificazione. ACCERTAMENTI D'UFFICIO Le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi non possono richiedere ai cittadini la produzione di certificati. Devono acquisire le informazioni presso gli uffici competenti. ACQUISIZIONE DIRETTA DELLE INFORMAZIONI Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare le autodichiarazioni, le informazioni concernenti fatti, stati o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro. NON PIÙ PREVISTA L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA Nelle istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è più necessaria l'autenticazione della sottoscrizione (firma), se l'interessato appone la firma in presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure se l'istanza è presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità, possono essere inviate per via telematica. La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. COPIE AUTENTICHE DI PUBBLICAZIONI L'interessato può sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti la conoscenza del fatto che la copia della dichiarazione allegata, è conforme all'originale (per i pubblici concorsi ha lo stesso valore della copia autentica).Se questa dichiarazione è contestuale ad una istanza, la firma non va autenticata. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini Italiani. I cittadini extracomunitari, residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 30 Maggio 1989, n. 233, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI In occasione dell'accertazione della domanda, è vietato alle amministrazioni pubbliche, ai gestori ed agli esercenti di pubblici servizi, richiedere certificazioni che attestino dati o qualità già contenuti nel documento di identità. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati. PRODUZIONE DI COPIE AUTENTICHE La produzione di atti e documenti, sono pienamente equipollenti agli originali. L'autenticazione di un documento, può essere effettuata dal funzionario competente, dal quale è stato emesso l'originale, da quello presso il quale l'originale è depositato o conservato, o da quello al quale deve essere presentato il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Nel caso in cui si debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione, dietro esibizione dell'originale.In questo caso, la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA La fotografia, può essere autenticata direttamente dall'ufficio che rilascia il certificato, purché sia presentata personalmente dall'interessato. L'autentica di una foto, può essere effettuata solo se richiesta espressamente da una norma di legge (passaporto, patente). FIRME DI PIÙ PERSONE SEPARATAMENTE I documenti che richiedono la firma di più persone, possono essere sottoscritti anche separatamente ed in momenti diversi.

Argomenti:

La domanda per l'iscrizione nell'Albo per i Presidenti di Seggio deve essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno all'ufficio Elettorale. Il modulo di domanda è disponibile presso gli Uffici Comunali negli orari di apertura.

Argomenti:

La domanda per l'iscrizione nell'Albo Scrutatori deve essere presentata entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno all'ufficio Elettorale. Il modulo di domanda è disponibile presso gli Uffici Comunali negli orari di apertura.

Argomenti:

Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale nel secondo mese di vita.

I proprietari o detentori di cani già identificati ma non ancora registrati sono tenuti a provvedere alla registrazione all'anagrafica canina.

Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà; é a cura del proprietario/detentore di comunicare il suo decesso/smarrimento.

COME

Per l'identificazione deve essere applicato al cane un microchip contenente il codice identificativo con il quale viene poi registrato nell'anagrafe.

DOVE

  • al SERVIZIO VETERINARIO dell' Azienda Sanitaria Locale n. 10, Distretto 2 di Perosa Argentina, via Roma n. 22 - tel. 0121/235672, con il versamento della quota stabilita dalla Regione oltre le spese per eventuali operazioni di sedazione/contenimento;
  • oppure dai veterinari liberi professionisti autorizzati, dietro il pagamento di onorario.

In entrambi i casi dovrà essere effettuata la contestuale registrazione sul sito dell'anagrafe canina, e dovrà essere rilasciata la "SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE" con annessa "ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE ED IDENTIFICAZIONE". Il rilascio del certificato è gratuito.

QUANDO

Dalla nascita, acquisto o trasferimento del cane.

DA CHI E' GESTITA

L'anagrafe canina è gestita nella BANCA DATI REGIONALE a sua volta collegata all'anagrafe nazionale, accessibile dal cittadino per la sola RICERCA CANI tramite il link www.anagrafecanina.com cliccando poi su RICERCA CANI; oppure attraverso le ASL e gli uffici del Comune di appartenenza per ogni altra richiesta.

COSA FARE SE SI TROVA UN CANE RANDAGIO

Se si trova un cane randagio, occorre segnalarne tempestivamente la presenza in Comune, ASL o Carabinieri lasciando l'animale dove lo si è trovato. Il Comune/ASL/Carabinieri provvederà a comunicare il ritrovamento al Canile.

SANZIONI

Chiunque alleva e commercia cani deve ricordare che sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati. L'inosservanza è punita con la sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 464,00.

Chi acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati secondo quanto previsto dalla L.R. 18/2004, è punito con la sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 464,00. Va sottolineato al riguardo che l'anagrafe canina registra ufficialmente la proprietà dell'animale; pertanto in caso di cessione non segnalata e registrata, tutti gli obblighi e gli oneri relativi al cane restano in carico al proprietario di origine.

Il privato che intende acquisire o detenere un cane deve verificare che il soggetto sia stato preliminarmente registrato e identificato, richiedendo copia della relativa attestazione. In caso di inottemperanza è prevista la sanzione amministrativa da euro 38,00 a euro 232,00.
 
 

Documenti

DEPLIANT ASL TO3 SU ANAGRAFE CANINA

Ultima modifica il 19/03/2019 11:44

Scheda di identificazione

Ultima modifica il 19/03/2019 11:44

Cani introdotti in Piemonte non identificati

Ultima modifica il 19/03/2019 11:44

Segnalazione di cessione del cane

Ultima modifica il 19/03/2019 11:44

Denuncia di smarrimento

Ultima modifica il 19/03/2019 11:44

Denuncia di morte del cane

Ultima modifica il 19/03/2019 11:44

Segnalazione di un cane vagante o randagio

Ultima modifica il 19/03/2019 11:44

Argomenti:

Come Fare:
La denuncia di morte è obbligatoria per legge.

In caso di decesso presso un'abitazione privata la dichiarazione di morte deve essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso entro 24 ore dall'evento.Tale dichiarazione compete a uno dei congiunti o a una persona convivente con il defunto, a un loro delegato o, in mancanza, a una persona informata del decesso, munito di scheda ISTAT e certificato necroscopico dopo le 15 ore dal decesso.
L'Ufficio provvede a formare l'atto e rilasciare il permesso di seppellimento e ad informare l'anagrafe per l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio o a comunicare il decesso al comune di residenza e al comune di nascita se diversi.

Nel caso in cui invece il decesso fosse avvenuto presso una struttura ospedaliera, casa di cura o altro Istituto, la dichiarazione di morte viene fatta dal Direttore dello stesso che trasmette poi d'ufficio all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune l'avviso di morte, unitamente alla scheda ISTAT.

Il decesso deve essere avvenuto nel territorio del Comune.

Allegati:

1) Scheda ISTAT di morte rilasciata dal medico curante o dalla struttura in cui è avvenuto il decesso 
2) Certificato di accertamento del decesso del medico necroscopo 
3) Nulla osta rilasciato dalla Procura [in caso di morte violenta]

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
La dichiarazione di morte deve essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso entro 24 ore dall'evento. 


Riferimenti Normativi:
1) Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" 
2) Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" 
3) Decreto Presidente della Repubblica 3 Novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127." 


Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.
Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": in tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono). 

La denuncia di nascita è resa da uno dei genitori (presentando i documenti di identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Può essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel proprio comune di residenza oppure, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita. In quest'ultimo caso la dichiarazione è trasmessa all'ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza.

Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre. 

Requisiti specifici: 

La denuncia di nascita può essere resa:
1) per i genitori uniti in matrimonio:
- da uno dei due genitori o entrambi
- da un loro procuratore speciale (munito quindi di atto notarile)
- da medico/ostetrica che ha assistito al parto
- da persona che ha assistito al parto
2) per i genitori non uniti in matrimonio:
- dalla sola madre che intende riconoscere il figlio
- dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio
3) solo dal padre. 

Allegati?

1) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto 
2) Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante. 
3) Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti] 
4) Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità] 
5) Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati] 



Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
Possono essere rilasciate dal Comune autentiche di fotocopie dette "copie conformi all'originale" di documenti emessi dalle pubbliche amministrazioni, oppure da soggetti privati se vengono inoltrate all'amministrazione. L'autenticazione di fotocopie di documenti può essere effettuata anche dai funzionari competenti a ricevere la documentazione, dai cancellieri e dai notai. L'autentica di fotocopie di documenti può essere fatta anche dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento, presso il quale è depositato. 

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune. Se chi richiede l'autentica è cittadino straniero extracomunitario residente, deve presentare il passaporto e il permesso di soggiorno. 

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona richiedente
3) Il documento in originale e la fotocopia che lo riproduce. Gli atti iscritti in lingua straniera devono essere prima tradotti in lingua italiana dal tribunale.

Informazioni specifiche:
Validità?

L'autentica della copia non ha scadenza, salvo la regolarizzazione e/o integrazione del bollo.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €

Argomenti:

Come Fare:
Presso l'Ufficio Anagrafe del Comune è possibile l'autenticazione di firme, copie di documenti e la legalizzazione di fotografie. 

L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione da parte del dipendente addetto a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua identificazione.

Presso l'ufficio anagrafe del Comune, vengono autenticate le firme in calce a: 
- istanze e dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (esempio deleghe alla riscossione); 
- istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio presentate ai privati (esempio banche, assicurazioni).

L'autenticazione delle firme è riconosciuta dalla legge a notai, giudici di pace, cancellieri, collaboratori di cancelleria di Corti d'Appello e Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica, Segretari Generali, funzionari incaricati dal Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali, provinciali e di quartiere che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al Sindaco e al Presidente della Provincia. 

Iter procedurale: 

Occorre essere muniti di un documento d'identità. 
Chi si presenta privo di un documento di identità deve essere accompagnato da due persone maggiorenni, munite di valido documento di riconoscimento, che si rendano garanti della sua identità . 

Adempimenti a carico dell'interessato: 
- tabella dei documenti in carta libera
- il costo per le documentazioni in bollo 

A seconda dell'uso l'autenticazione è gratuita o soggetta all'imposta di bollo.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
1) Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 Tabella allegato B 
2) Decreto Presidente ella Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 



Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €

Argomenti:

Come Fare:
Le autentiche delle foto servono a collegare l'immagine di una persona alle proprie generalità.

Chi può richiederlo:

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune. Se chi richiede l'autentica è cittadino straniero extracomunitario residente, deve presentare il passaporto e il permesso di soggiorno. 

Documenti da presentare:

1) Un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. Se non si possiede un documento d'identità oppure è scaduto bisogna presentarsi con due testimoni con i documenti validi (per gli stranieri occorre il passaporto e il permesso di soggiorno in corso di validità). 
Se l'autentica di foto è richiesta per un minore, è necessaria la presenza del minore stesso e la presenza dei genitori forniti di documento valido. 

2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona richiedente

3) Foto a mezzo busto e a capo scoperto

Informazioni specifiche:
Validità?

L'autentica della fotografia non ha scadenza, salvo la regolarizzazione e/o integrazione del bollo.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento

Tempistica:
Rilascio immediato

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

Come Fare:
E’ la pratica relativa al cambiamento di indirizzo nell’ambito del Comune di residenza.

Chi può richiederlo?
La richiesta deve essere presentata dall'interessato o da un componente della sua famiglia purché maggiorenne (qualora si trasferisca l'intero nucleo) e deve essere effettuata mediante la presentazione di apposito modello reperibile in questa sezione web, presso lo sportello Comunale o sul sito internet del Ministero dell'Interno.

I cittadini potranno presentare la domanda non solo attraverso lo sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Documenti da presentare?
Il richiedente che consegna la domanda allo sportello comunale deve presentarsi con un documento d'identità, codice fiscale e, per i possessori di patente e di autovetture, con la patente e la carta di circolazione dei veicoli di proprietà.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
1) Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 
2) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (2) (1/circ). 
3) Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e Regolamenti in materia di documentazione amministrativa (Testo A) art. 75 e 76 
4) Legge 4 aprile 2012, n. 35

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Descrizione:
Variazioni all'archivio della popolazione residente.

La cancellazione anagrafica può avvenire per:

- morte, compresa la morte giudizialmente dichiarata:
- emigrazione presso un altro Comune italiano o all'estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro Comune per le persone senza fissa dimora;
- irreperibilità accertata a seguito delle risultanze del censimento generale della popolazione, ovvero, quando a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati nel tempo, la persona sia risultata irreperibile.
Chiunque può segnalare modifiche riguardanti il proprio nucleo famigliare, ovvero può segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nel proprio o in altri nuclei famigliari.

Come Fare:
Adempimenti a carico dell'interessato?

Il richiedente cittadino non italiano, dovrà provvedere alla compilazione del modulo allegato per poter essere cancellato dall’anagrafe del comune di residenza per emigrazione all’estero. 

Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il presente modello. In tal caso, il cittadino ha l’obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all’Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero). La cancellazione dal registro della popolazione residente (Apr) e l’iscrizione all’Aire, in tal caso, decorrono dalla data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare.
Se entro un anno il comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all’Aire, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.
Se invece la richiesta di iscrizione all’Aire viene presentata direttamente al Consolato, come consentito dalla vigente normativa, questa comporterà l’automatica cancellazione dal registro della popolazione residente. La cancellazione dall’Apr e l’iscrizione Aire saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso.

I cittadini potranno presentare il modulo debitamente compilato non solo attraverso lo sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
1) Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 
2) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (2) (1/circ). 
3) Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e Regolamenti in materia di documentazione amministrativa (Testo A) art. 75 e 76 
4) Legge 4 aprile 2012, n. 35



Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Dal 2 maggio 2018 il Comune di Fenestrelle rilascia la Carta di identità in formato elettronico.

Documenti

Avviso modalità di rilascio

Ultima modifica il 14/08/2017 15:02

Atto di assenso per rilascio a figli minori

Ultima modifica il 14/08/2017 15:02

Argomenti:

Come Fare:
Il certificato di cittadinanza attesta la cittadinanza italiana del richiedente e può essere sostituito dall'autocertificazione.

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità 6 mesi. Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

Come Fare:
Il certificato di esistenza in vita attesta l'esistenza in vita del richiedente e può essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità 6 mesi. Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.


Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

Come Fare:
E’ il certificato che attesta la capacità elettorale del richiedente, cioè la sua qualità di elettore. Può essere sostituito con l’autocertificazione.

Chi può richiederlo?

Tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età e che non si trovino nelle seguenti condizioni: 
a) essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata; 
b) avere subìto l'interdizione dai pubblici uffici.

Documenti da presentare?

Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualsiasi momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €Gratuito (per uso elettorale) : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
E' il certificato che attesta l'iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del comune di residenza. Detto certificato è necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale sia politica che amministrativa, e deve essere allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione della stessa.
E' inoltre necessario in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa, popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni. 
Il certificato di iscrizione alle liste elettorali non è mai sostituibile con l'autocertificazione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €

Argomenti:

Come Fare:
È il certificato con dati anagrafici della persona iscritta nella lista di leva e dati dell’iscrizione. 

Il certificato non si può sostituire con l'autocertificazione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Tempistica:
Il rilascio del certificato è immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

Come Fare:
Il certificato di matrimonio attesta il luogo e la data di celebrazione del matrimonio e può essere sostituito dall'autocertificazione. 

Si può richiedere:
- nel comune dove è avvenuto il matrimonio o nel comune di residenza al momento del matrimonio
- nel comune di attuale residenza si può ottenere con un certificato contestuale un anagrafico di matrimonio


Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona:
1) che abbia contratto matrimonio religioso o civile nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato di matrimonio ha validità 6 mesi.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
Il certificato di morte è il documento nel quale si attesta che un cittadino è deceduto in un dato giorno, e può essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi può richiederlo?

Qualunque persona che conosca i dati anagrafici e di morte della persona.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) I dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) della persona deceduta a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?
Il certificato di morte ha validità illimitata.


Dove si può richiedere?
Nel Comune dove è avvenuto il decesso.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Consegna immediata.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
- Nati prima dell'entrata in vigore della legge 127/97 (in vigore dal 18.5.97)

Certificato di nascita: certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita e numero dell'atto di nascita. Si può ottenere sia nel Comune di nascita che nel Comune di residenza al momento della nascita. Nel Comune di attuale residenza, si può ottenere con il certificato contestuale un anagrafico di nascita.

- Nati tra l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) e prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000. 

Certificato di nascita: certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita, il comune della registrazione di nascita e numero dell'atto di nascita. Se la dichiarazione di nascita è stata resa presso il centro di nascita (direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura), si ottiene sempre nel Comune di residenza dei genitori e se la residenza di questi ultimi è diversa, nel comune di residenza della madre. Se la dichiarazione è stata resa dai genitori, nel comune di nascita si ottiene in quel comune o in quello di residenza. 

- Nati dopo l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) ed in seguito all’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000 (cioè dopo il 30.3.2001) 

Certificato di nascita: certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita, comune della registrazione della nascita e numero dell'atto di nascita. 

Si può ottenere:
- nel comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori vi risiedono; 
- nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune in quello di residenza della madre. 


Chi può richiederlo? 

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità illimitata.



Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
La consegna è immediata se la richiesta riguarda persone nate e residenti nel Comune. Differita se la richiesta riguarda persone non residenti ma nate nel Comune.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
Il certificato di residenza attesta la residenza anagrafica del richiedente e può essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità 6 mesi. 
Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

Si informa che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22.02.2018, è stato approvato il regolamento sul compostaggio domestico. Qui di seguito potete scaricare l'avviso, la delibera, il regolamento e la modulistica.

 
 

Documenti

AVVISO

Ultima modifica il 19/03/2019 11:34

DELIBERA

Ultima modifica il 19/03/2019 11:34

REGOLAMENTO

Ultima modifica il 19/03/2019 11:34

RICHIESTA DI ISCRIZIONE

Ultima modifica il 19/03/2019 11:34

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE

Ultima modifica il 19/03/2019 11:34

Argomenti:

Come Fare:
- Nati prima dell'entrata in vigore della legge 127/97 (in vigore dal 18.5.97)

Copia integrale dell'atto di nascita: è la copia conforme all'atto originale che riporta integralmente tutti i dati. Comprende tutte le annotazioni apposte sull'atto relative a matrimonio, adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc. La copia integrale dell'atto di nascita, si ottiene solo nel comune di nascita, previa richiesta dell’interessato.

- Nati tra l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) e prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000. 

Copia integrale dell'atto di nascita: è la copia conforme all'atto originale che riporta integralmente tutti i dati. 
Comprende tutte le annotazioni apposte sull'atto relative a matrimonio, adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc. 
La copia integrale di nascita si ottiene, solo nel Comune di residenza dei genitori e se diversa, nel comune di residenza della madre, se la dichiarazione è stata resa dai genitori nel comune di nascita, si ottiene in quel comune.

- Nati dopo l'introduzione della legge 127/97 (cioé dopo il 18.5.97) ed in seguito all’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000 (cioé dopo il 30.3.2001)

Copia integrale dell'atto di nascita: è la copia conforme all'atto originale che riporta integralmente tutti i dati. Comprende tutte le annotazioni apposte sull'atto relative a matrimonio, adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc. 
Si può ottenere: 
a) nel comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori vi risiedono; 
b) nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune, in quello di residenza della madre, se nella dichiarazione resa in ospedale i genitori richiedano l’invio dell’atto nel proprio comune di residenza, oppure se hanno reso la dichiarazione direttamente presso il loro comune di residenza. 

Chi può richiederlo:

L'interessato o chi abbia un interesse, previa presentazione di motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Trascorsi 70 anni dalla formazione dell'atto, la copia integrale può essere richiesta da chiunque.

Documenti da presentare:

1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità illimitata.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
La consegna è immediata se la richiesta riguarda persone nate e residenti nel Comune. Differita se la richiesta riguarda persone non residenti ma nate nel Comune.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 22 dicembre 2017, n. 219 in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. Con la DAT (disposizione anticipata di trattamento comunemente definita anche come 'testamento biologico'), ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

CONDIZIONI INDEROGABILI PER POTER ESPRIMERE LA DAT PRESSO IL COMUNE DI FENESTRELLE

  • età superiore ai 18 anni
  • capacità di intendere e di volere
  • residenza nel Comune di Fenestrelle

REDAZIONE E CONSEGNA DELLE DAT

Le DAT possono essere redatte:

  1. per atto pubblico;
  2. per scrittura privata autenticata (da un Notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato);
  3. per scrittura privata recante firma autografa, consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza che provvede all'annotazione nell'apposito registro.

L'Ufficiale dello Stato Civile, come espressamente indicato nella Circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 1/2018 - non partecipa alla redazione della disposizione né può fornire informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna, con riguardo all'identità, alla residenza del consegnante nel Comune e alla presenza della firma autografa sulla disposizione. All'atto formale del deposito della DAT, su apposito modello di accompagnamento, l'Ufficiale dello Stato Civile emette formale ricevuta che fornisce al disponente.

E' prevista la possibilità di ottenere la cancellazione dal registro e di ritirare le disposizioni anticipate di trattamento previa richiesta scritta presentata personalmente dal disponente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune.

NOMINA DEL FIDUCIARIO (facoltativa)

Nella disposizione anticipata di trattamento il disponente ha la facoltà di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione della DAT o con atto successivo, che è allegato alla DATAl fiduciario deve essere rilasciata una copia della DAT. L'incarico al fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Il fiduciario a sua volta può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente; sarà cura del disponente informare l'Ufficio di Stato Civile dell'avvenuta rinuncia.

Nel caso in cui la DAT non contenga l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, la DAT mantiene efficacia in merito alla volontà del disponente e, in caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

COSTI

Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

DOVE RIVOLGERSI

Le DAT si ricevono, previa prenotazione, all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Fenestrelle.

L'interessato (disponente) deve presentarsi di persona con il modulo di iscrizione al registro che dovrà essere sottoscritto davanti all'ufficiale di Stato Civile.

Il documento contenente le DAT, che non può essere consegnato in una busta chiusa, deve essere sottoscritto in originale dall'interessato e potrà contenere anche la firma del fiduciario.

 

Argomenti:

Come Fare:
La denuncia di morte è una comunicazione obbligatoria del decesso di una persona presso il Comune dove è avvenuto l'evento. 

Chi può richiederlo?

Il coniuge, la persona convivente con il defunto, un loro delegato o una persona informata del decesso. Per prassi, il personale delle onoranze funebri si incarica di effettuare la denuncia.

Informazioni specifiche:
Casi particolari:

1) Morte in ospedale o in casa di cura: provvedono alla denuncia di morte ed alle certificazioni le direzioni amministrative e sanitarie.
2) L'ufficiale di stato civile rilascerà l'autorizzazione al seppellimento solo dopo 24 ore dal decesso salvo casi particolari enunciati dal medico necroscopo. In caso di morte violenta la documentazione rilasciata dall'ospedale deve essere accompagnata dal nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
Deve avvenire entro 24 ore dal decesso.

Tempistica:
Immediati

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

I genitori, o uno di essi, possono dichiarare, entro 10 giorni dal parto, la nascita del proprio figlio presso il Comune di residenza, anche se la nascita è avvenuta in altro Comune. Si può anche dichiarare: a) al Direttore Sanitario del centro di nascita (ospedale, casa di cura), entro 3 giorni dal parto; b) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è nato il bambino, entro 10 giorni dal parto; c) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del padre quando questi abbia la residenza in un Comune diverso da quello della madre e a condizione che ella acconsenta, entro 10 giorni dal parto. In questo caso la prima iscrizione anagrafica viene effettuata comunque presso il comune di residenza della madre. In caso di genitori non sposati, qualora entrambi intendano riconoscere il figlio, è necessario che la dichiarazione sia resa da entrambi.

Argomenti:

Come Fare:
E’ una dichiarazione che il cittadino rilascia sotto la propria responsabilità circa stati, fatti o qualità personali di cui è a conoscenza.

Chi può richiederlo?

Le persone maggiorenni.

Documenti da presentare?

Il richiedente deve presentarsi con il proprio documento di identità presso gli uffici anagrafici.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualsiasi momento

Tempistica:
Rilascio immediato

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

Come Fare:
È il certificato che dimostra la propria posizione: arruolato, rivedibile, riformato, dispensato, esonerato, alle armi, congedato.
Riporta: dati anagrafici della persona iscritta nella lista di leva, dati della classe di appartenenza, esito della visita psico-fisica attitudinale.

È sostituibile con l’autocertificazione. 


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

Come Fare:
L'estratto di matrimonio attesta luogo, data di celebrazione del matrimonio e le eventuali annotazioni: regime patrimoniale dei coniugi, ricorso per separazione personale, provvedimento di separazione personale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili. Può essere sostituito dall'autocertificazione.

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona:
1) che abbia contratto matrimonio religioso o civile nel Comune.
2) che abbia contratto matrimonio all'estero e trascritto, per residenza di uno degli sposi, nel Comune. 

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome e cognome dei coniugi, data di matrimonio delle persone a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato di matrimonio ha validità 6 mesi.
Se allo scadere dei sei mesi le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in fondo al certificato stesso senza l'obbligo di autenticare la firma.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
L'estratto di morte attesta luogo, data del decesso ed eventuali annotazioni: l'ora del decesso, la residenza del deceduto, eventuale coniugazione o vedovanza. 
Può essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona. 

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) I dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) della persona deceduta a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

L'estratto di morte ha validità illimitata.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Consegna immediata.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
- Nati prima dell'entrata in vigore della legge 127/97 (in vigore dal 18.5.97)

Estratto di nascita: certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, numero dell' atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso ecc.). Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell'interessato. L'estratto di nascita, si ottiene solo nel comune di nascita. Può essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) previa richiesta dell'interessato.

- Nati tra l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) e prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000

Estratto di nascita: certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, comune di registrazione della nascita, numero dell’atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso ecc.).
Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell'interessato. 
L’estratto si ottiene, solo nel Comune di residenza dei genitori e se diversa, nel comune di residenza della madre se la dichiarazione di nascita è stata resa presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura. L'estratto di nascita può essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) previa richiesta dell'interessato o di un familiare. 

- Nati dopo l'introduzione della legge 127/97 (cioé dopo il 18.5.97) ed in seguito all’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000 (cioé dopo il 30.3.2001) 

Estratto di nascita: certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, comune di registrazione della nascita, numero dell' atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso ecc.). 
Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell'interessato o di un familiare. 
L'estratto di nascita può essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) previa richiesta dell'interessato o di un familiare. 

Si può ottenere: 
a) nel Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori i vi risiedono; 
b) nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune, in quello di residenza della madre, se nella dichiarazione resa in ospedale i genitori richiedano l’invio dell’atto nel proprio comune di residenza oppure se hanno reso la dichiarazione direttamente presso il loro comune di residenza. 

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità illimitata.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento

Tempistica:
La consegna è immediata se la richiesta riguarda persone nate e residenti nel Comune. Differita se la richiesta riguarda persone non residenti ma nate nel Comune.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

È l'imposta che si deve pagare per essere autorizzati a utilizzare o a diffondere messaggi pubblicitari nell'esercizio di una attività economica per la promozione di beni o servizi o per migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

COME

Pubblicità esterna
L'imposta si determina moltiplicando la superficie del mezzo pubblicitario arrotondata al mezzo mq. superiore, per la tariffa unitaria che varia in rapporto alla zona e a seconda se il mezzo pubblicitario è luminoso o no.
Per installare un mezzo pubblicitario occorre presentare domanda all'Amministrazione Comunale.
L'imposta è annuale e la cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno.
Pubbliche affissioni
Fatto salvo il carattere di urgenza di talune pubblicazioni, di regola le affissioni vengono effettuate una volta alla settimana. Occorre presentare o far pervenire il materiale presso gli Uffici Comunali.
Tariffe base
Per essere informati sui costi contattare il sig. Longhitano Luigi, tel. 0121.83910.

DOVE

Per informazioni e deposito materiale:
Comune di Fenestrelle - Ufficio Tributi
Via Roma 8 - 10060 Fenestrelle
TEL. 0121/83910
ORARIO: dal lunedì al venerdì - dalle ore 09.30 alle ore 12.00
Mercoledì e venerdì - dalle ore 15.00 alle ore 16.00

QUANDO

Pagamento ( se annuale entro il 31 gennaio di ogni anno) dell' "Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni":
tramite c/c n. 30986103 intestato al Comune di Fenestrelle - Servizio Tesoreria - 10060 Fenestrelle (occorre indicare la causale del versamento).
 
 

Argomenti:

Certificati, estratti e copie integrali degli atti di : NASCITA, MORTE, MATRIMONIO. Le certificazioni sopra descritte possono essere richieste all'Ufficio Servizi Demografici del Comune, eventualmente anche mediante preventiva richiesta a mezzo telefono (0121/83910). Le certificazioni di Stato Civile sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.7 della Legge 29-12-1990, n.405 e per il loro rilascio non è previsto alcun diritto a carico dell'utente. Le certificazioni hanno normalmente una validità di mesi 6. Hanno invece validità illimitata le certificazioni che non possono subire modifiche (es. certificato di morte).

Argomenti:

È stata istituita, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs 360/98, un'addizionale da applicare all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

PROCEDURA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DA PARTE DEL CITTADINO

COME

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute.

Per l'anno 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale è stata confermata nella misura dello 0,5% con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 11.05.2020.

 
PAGAMENTO

I sostituti d'imposta applicano la relativa trattenuta come per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
I contribuenti tenuti alla presentazione del modello Unico effettuano l'eventuale conguaglio unitamente alla dichiarazione.
 
 

Documenti

REGOLAMENTO ADDIZIONALE IRPEF

Ultima modifica il 19/03/2019 11:52

DELIBERA 2020

Ultima modifica il 19/03/2019 11:52

Argomenti:

Come Fare:
E’ la pratica relativa all’inserimento nell’elenco anagrafico del Comune in cui si decide di porre la propria residenza.

Chi può richiederlo?

La richiesta deve essere presentata dall'interessato o da un componente della sua famiglia purché maggiorenne (qualora si trasferisca l'intero nucleo) e deve essere effettuata mediante la presentazione di apposito modello reperibile in questa sezione web, presso lo sportello Comunale o sul sito internet del Ministero dell'Interno.
I cittadini potranno presentare la domanda non solo attraverso lo sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.


Documenti da presentare?
Il richiedente che consegna la domanda allo sportello comunale deve presentarsi con un documento d'identità, codice fiscale e, per i possessori di patente e di autovetture, con la patente e la carta di circolazione dei veicoli di proprietà.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
1) Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 
2) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (2) (1/circ). 
3) Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e Regolamenti in materia di documentazione amministrativa (Testo A) art. 75 e 76 
4) Legge 4 aprile 2012, n. 35

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

I Cittadini stranieri appartenenti all'Unione Europea residenti nel Comune possono chiedere l'iscrizione in apposite liste elettorali aggiunte, per l'esercizio del diritto elettorale in occasione delle elezioni comunali e delle elezioni del Parlamento Europeo.

Argomenti:

Dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'IMU (Imposta municipale propria), dalla TASI (Tributo servizi indivisibili) e dalla TARI (Tassa servizio rifiuti).


A decorrere dall'anno 2020 la TASI è ABOLITA

Per la documentazione TARI vedi sezione dedicata.
 
 

Documenti

Regolamento IUC

Ultima modifica il 19/03/2019 12:05

Regolamento IUC - Modifica

Ultima modifica il 19/03/2019 12:05

Regolamento IMU

Ultima modifica il 19/03/2019 12:05

Aliquote IMU 2020

Ultima modifica il 19/03/2019 12:05

Tabella valori aree edificabili

Ultima modifica il 19/03/2019 12:05

CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2021

Ultima modifica il 19/03/2019 12:05

CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2022

Ultima modifica il 19/03/2019 12:05

Argomenti:

L'Ufficio di Polizia Municipale svolge anche i compiti dell'ufficio Commercio e di Polizia Amministrativa.

Per la richiesta di autorizzazioni di qualsiasi tipo inerenti le competenze specifiche dell'ufficio, la presentazione di denunce di inizio attività, richiesta di nulla-osta, ecc. ci si può rivolgere negli orari indicati sopra.

LE FUNZIONI SPECIFICHE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Le funzioni della Polizia municipale sono definite in norme e regolamenti

  • statali : Legge 7 marzo 1986, n. 65; D.M. 4 marzo 1987, n. 145; D.M. 18 agosto 1989, N. 341
  • regionali : L.R. 30 novembre 1987, n. 58; L.R. 16 dicembre 1991, n. 57;
  • comunali : regolamento di polizia urbana.

I servizi svolti dall'ufficio di Polizia Municipale sono molteplici e tra loro assai diversi: essi riguardano la totalità della sfera delle competenze comunali, e possono essere suddivisi in due grandi gruppi:

  1. I servizi d'istituto, la cui finalità principale è la tutela della sicurezza, dell'ordine e del decoro cittadino, prestare opera di soccorso in occasione di pubblici o privati infortuni, svolgere attività di prevenzione prevista dalla Polizia di sicurezza ed amministrativa.

    In questa sfera di attribuzioni assumono particolare rilevanza: 
    • la vigilanza in ordine all'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle disposizioni emanate dagli organi competenti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia locale, urbana e rurale, l'igiene, l'edilizia, il commercio, ecc... ;
    • la vigilanza sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
    • l'attesa ai servizi di Polizia Locale, attribuiti dalla legge alla Polizia Municipale;
    • la cooperazione, per quanto di competenza, con le altre Forze di Polizia dello Stato (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza), al mantenimento della sicurezza pubblica, per assicurare l'incolumità e la tutela delle persone e delle proprietà;

    Ai principali compiti d'istituto debbono essere aggiunte le incombenze di Polizia Amministrativa, assegnate ai Comuni, in collaborazione con le autorità locali di P.S., di cui tra le principali possiamo citare:

    • la vigilanza delle attività degli esercizi pubblici;
    • la vigilanza sulle attività delle fabbriche e dei depositi di materiali insalubri e pericolosi;
    • la vigilanza sull'attività dell'esercizio dell'arte tipo-litografica;
    • la vigilanza sull'attività degli esercenti i mestieri girovaghi;
    • la vigilanza sull'attività del commercio di cose antiche o usate;
    • la vigilanza sui pubblici intrattenimenti, ecc...

     
  2. I servizi di carattere amministrativo, dei quali si possono citare tra i più importanti:
    • la notificazione degli atti amministrativi;
    • la raccolta di informazioni per conto del Comune ed altri Enti pubblici;
    • le segnalazioni inerenti i servizi pubblici municipali per un miglior funzionamento,ecc...

Argomenti:

Sono definite “temporanee” tutte quelle manifestazioni quali Sagre, Feste Campestri, Fiere, etc. aperte al pubblico, in cui, per periodi limitati in occasione di ricorrenze, eventi sportivi o religiosi o politici o divulgativi ecc., in uno spazio o area o edificio pubblico o privato messo a disposizione, venga preparata/cucinata e/o somministrata o distribuita qualsiasi sostanza alimentare ivi comprese le bevande.

Solo la contemporanea esistenza di temporaneità e di manifestazione pubblica caratterizza ed individua la manifestazione temporanea.

S.C.I.A. – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
Per la segnalazione deve essere utilizzato il modello allegato alla D.D. n. 218 del 28/03/2012 (che sostituisce la precedente D.G.R. 27-3145 del 19/12/2011), (tipologia A e/o B), che comprende anche la autovalutazione delle regole di buona prassi igienica attinenti a rischi specifici che si intendono applicare in autocontrollo.

Al modulo compilato, in modo chiaro e completo, in tutte le sue parti deve essere allegata la ricevuta di versamento di Euro 36,00 da effettuare sul c/c n. 36922102 intestato a AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 SERV. IGIENE ALIM. E NUTRIZ. TESORERIA indicando nella causale: SCIA PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE. 

PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. ALL’ASL
L'intera pratica  andrà depositata  10 giorni prima della manifestazione direttamente agli uffici dell'ASL Servizio Igiene Pubblica di Via Bignone n. 15/A di Pinerolo; sarà cura del richiedente esibire al Comune copia della documentazione recante il timbro di ricevuta dell'ASL TO3.   Si ricorda al responsabile della manifestazione l'attenta  predisposizione del piano di autocontrollo e l'applicazione delle corrette prassi in materia di igiene pubblica.

Sono escluse dall'obbligo di segnalazione le attività di mera vendita nonché eventuale degustazione promozionale da parte di imprese già registrate.

Si segnala inoltre che l'art. 41 del D.L. 9 febbraio 2012 ha previsto che l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, ecc. sia avviata previa segnalazione certificata di inizio attività, priva di dichiarazioni asseverate, e che la stessa non sia soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010. Non sarà necessario pertanto il rilascio di autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande.
Al fine di semplificare gli adempimenti ed in attesa di diverse indicazioni, potrà essere considerato assolto l’obbligo di cui all’art. 41 sopra esposto, con la presentazione della SCIA sulla modulistica regionale di cui sopra.

Documenti

Argomenti:

Come Fare:
E' il matrimonio contratto in Comune davanti al Sindaco. Il matrimonio viene trascritto nei registri dello stato civile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità

Chi può richiederlo?

1) i cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero, ovvero non essere legati da un precedente matrimonio civile oppure da un precedente matrimonio religioso trascritto nei registri dello stato civile. Oltre allo stato libero, è necessario che le persone che decidono di sposarsi non siano legate da vincoli di parentela, di affinità, adozione e di affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile;
2) i cittadini che hanno già compiuto 16 anni. In questo caso, è necessaria l'autorizzazione del Tribunale dei minorenni;
3) i cittadini già coniugati che hanno avuto annullato il matrimonio religioso o la cessazione degli effetti civile del precedente matrimonio civile; 

Documenti da presentare?

1) Documento d'identità valido e codice fiscale;
2) Una marca da bollo se entrambi gli sposi sono residenti nello stesso comune; se residenti in comuni diversi ne occorrono due;

Tutta la documentazione necessaria sarà richiesta dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Informazioni specifiche:
Tempi svolgimento pratica 

Alla data fissata per la pubblicazione bisogna presentarsi all'Ufficio di Stato Civile. Quel giorno, i futuri sposi, possono prenotare la data per la celebrazione del matrimonio. Le pubblicazioni restano affisse in Comune per almeno 8 giorni, per dare a terze persone la possibilità di opporsi al matrimonio. Il matrimonio viene celebrato nella casa comunale, dal Sindaco o da un suo delegato, alla presenza di due testimoni maggiorenni. 


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento

Argomenti:

Come Fare:
E' il matrimonio celebrato davanti a un sacerdote cattolico. Questo matrimonio ha effetti religiosi ed effetti civili, a seguito della sua trascrizione nei registri dello stato civile italiano. Il sacerdote durante la cerimonia in chiesa, avverte gli sposi che le nozze producono anche effetti civili e dà loro lettura degli articoli 143, 144, 147 del codice civile. Dopo la cerimonia, il parroco invia un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale di stato civile per la trascrizione. Il matrimonio viene trascritto nei registri dello stato civile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità

Chi può richiederlo?

1) I cittadini di fede cattolica che hanno lo stato libero sia ecclesiastico che civile; 
2) I cittadini che non siano legati da vincoli di parentela, affinità o adozione; 
3) I cittadini che hanno compiuto 16 anni, con l'autorizzazione del Tribunale dei minorenni; 

Documenti da presentare?

1) Documento d'identità valido e codice fiscale;
2) Una marca da bollo se entrambi gli sposi sono residenti nello stesso comune; se residenti in comuni diversi ne occorrono due; 

Tutta la documentazione necessaria sarà richiesta dall'Ufficiale dello Stato Civile. 


Informazioni specifiche:
Tempi di attesa 

I futuri sposi devono recarsi in parrocchia e richiedere la pubblicazione di matrimonio. Con la richiesta di pubblicazione, firmata dal parroco, i futuri sposi devono recarsi dall'ufficiale di stato civile del Comune e richiedere la pubblicazione del matrimonio. Le pubblicazioni restano affisse al Comune per otto giorni, da una domenica all'altra, per dare a terze persone la possibilità di opporsi al matrimonio. Il parroco provvede a sua volta ad affiggere le pubblicazioni per lo stesso periodo nelle parrocchie degli sposi. Trascorsi tre giorni dopo il periodo di pubblicazione, l'ufficiale di stato civile, se non gli viene notificata nessuna opposizione al matrimonio, rilascia un certificato in cui dichiara che non ricorre nessuno degli impedimenti, previsti dalla legge italiana, agli effetti civili del matrimonio religioso. 



Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Argomenti:

Come Fare:
ll documento rappresenta l'identificazione personale di ogni cittadino e consente di viaggiare nei paesi non aderenti all'Unione Europea. 
Il passaporto ordinario è valido per tutti i paesi i cui Governi sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla Legge e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica.
Per tutte le informazioni relativa alla richiesta è possibile consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-Passaporto


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura

Argomenti:

È sufficiente presentarsi all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi e compilare una autocertificazione dei propri dati (cognome e nome, luogo e data di nascita, stato civile, residenza, cittadinanza). L'ufficio provvederà all'acquisizione dei documenti, certificabili dalla pubblica amministrazione, necessari per la pubblicazione di matrimonio, senza oneri per i nubendi. I cittadini stranieri devono presentare il "nulla osta al matrimonio" rilasciato dalla competente autorità del Paese di origine (normalmente il Consolato o Ambasciata straniera in Italia), recante l'indicazione del nominativo della persona che intendono sposare. Se il matrimonio seguirà in forma religiosa è necessario comunicarlo all'Ufficiale dello Stato Civile al momento della richiesta di pubblicazione. La pubblicazione deve aver luogo nei Comuni di residenza degli sposi ed ha validità sei mesi, decorsi i quali senza che abbia avuto luogo il matrimonio, decade da ogni effetto.

Argomenti:

Come Fare:
È il documento che dimostra la propria posizione rispetto agli obblighi militari, e contiene:
- i dati anagrafici dell'arruolato 
- la data di incorporazione e di congedo

È sostituibile con l'autocertificazione. 

Per i congedi trasmessi al Comune di residenza da: altri Comuni, distretti militari, corpi d'armata, si riceverà dal Comune un invito per il ritiro del congedo. 
I congedi rilasciati direttamente dagli enti militari devono essere presentati al Comune di residenza per le registrazioni di competenza e l'apposizione del visto "per il Sindaco".

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 ?

Argomenti:

La Scia può essere inviata dagli stessi soggetti che possono presentare la Dia alternativa o la richiesta di permesso di costruire, cioè dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervent