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| Normativa sulle certificazioni |
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| Sabato 21 Novembre 2009 15:52 |
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VALIDITÀ DI CERTIFICATI Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile rilasciati dai servizi demografici, hanno validità 6 mesi dalla data di rilascio. È ammessa la presentazione delle certificazioni "scadute" purchè le informazioni contenute nei certificati stessi non siano variate. ESTRATI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE La pubblica amministrazione, non può richiedere estratti di atti di stato civile al cittadino, ma dovrà procurarseli richiedendolo direttamente all'ufficiale di stato civile competente. ACCERTAMENTI D'UFFICIO Le pubbliche amministrazioni, non possono richiedere ai cittadini la produzione di certificati attestanti l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti. Detti certificati, devono essere accertati, presso gli uffici competenti, direttamente dall'amministratore che deve emanare il provvedimento. ACQUISIZIONE DIRETTA DEI CERTIFICATI Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare le autodichiarazioni, i certificati concernenti fatti, stati o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro. NON PIÙ PREVISTA L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA Nelle istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è più necessaria l'autenticazione della sottoscrizione (firma), se l'interessato appone la firma in presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure se l'istanza è presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. COPIE AUTENTICHE DI PUBBLICAZIONI L'interessato può sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti la conoscenza del fatto che la copia della dichiarazione allegata, è conforme all'originale (per i pubblici concorsi ha lo stesso valore della copia autentica).Se questa dichiarazione è contestuale ad una istanza, la firma non va autenticata. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini Italiani. I cittadini extracomunitari, residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 30 Maggio 1989, n. 233, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI In occasione dell'accertazione della domanda, è vietato alle amministrazioni pubbliche, ai gestori ed agli esercenti di pubblici servizi, richiedere certificazioni che attestino dati o qualità già contenuti nel documento di identità. PRODUZIONE DI COPIE AUTENTICHE La produzione di atti e documenti, sono pienamente equipollenti agli originali. L'autenticazione di un documento, può essere effettuata dal funzionario competente, dal quale è stato emesso l'originale, da quello presso il quale l'originale è depositato o conservato, o da quello al quale deve essere presentato il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA La fotografia, può essere autenticata direttamente dall'ufficio che rilascia il certificato, purché sia presentata personalmente dall'interessato. NOVITÀ IN MATERIA DI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ E PASSAPORTO La carta di identità, può essere rinnovata sei mesi prima della scadenza. Nei documenti di riconoscimento, non è più necessaria l'indicazione dello stato civile, a meno che non lo richieda espressamente l'interessato. FIRME DI PIÙ PERSONE SEPARATAMENTE I documenti che richiedono la firma di più persone, possono essere sottoscritti anche separatamente ed in momenti diversi. |
| Ultimo aggiornamento Sabato 21 Novembre 2009 16:00 |

