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| Anagrafe Canina |
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| Lunedì 23 Novembre 2009 12:53 |
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Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale nel secondo mese di vita. I proprietari o detentori di cani già identificati ma non ancora registrati sono tenuti a provvedere alla registrazione all'anagrafica canina. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà; é a cura del proprietario/detentore di comunicare il suo decesso/smarrimento.
COME Per l'identificazione deve essere applicato al cane un microchip contenente il codice identificativo con il quale viene poi registrato nell'anagrafe. DOVE
In entrambi i casi dovrà essere effettuata la contestuale registrazione sul sito dell'anagrafe canina, e dovrà essere rilasciata la "SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE" con annessa "ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE ED IDENTIFICAZIONE". Il rilascio del certificato è gratuito. QUANDO Dalla nascita, acquisto o trasferimento del cane. DA CHI E' GESTITA L'anagrafe canina è gestita nella BANCA DATI REGIONALE a sua volta collegata all'anagrafe nazionale, accessibile dal cittadino per la sola RICERCA CANI tramite il link www.anagrafecanina.com cliccando poi su RICERCA CANI; oppure attraverso le ASL e gli uffici del Comune di appartenenza per ogni altra richiesta. COSA FARE SE SI TROVA UN CANE RANDAGIO Se si trova un cane randagio, occorre segnalarne tempestivamente la presenza in Comune, ASL o Carabinieri lasciando l'animale dove lo si è trovato. Il Comune/ASL/Carabinieri provvederà a comunicare il ritrovamento al Canile. SANZIONI Chiunque alleva e commercia cani deve ricordare che sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all’anagrafe canina o non identificati. L’inosservanza è punita con la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 464,00. Chi acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati secondo quanto previsto dalla L.R. 18/2004, è punito con la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 464,00. Va sottolineato al riguardo che l'anagrafe canina registra ufficialmente la proprietà dell'animale; pertanto in caso di cessione non segnalata e registrata, tutti gli obblighi e gli oneri relativi al cane restano in carico al proprietario di origine. Il privato che intende acquisire o detenere un cane deve verificare che il soggetto sia stato preliminarmente registrato e identificato, richiedendo copia della relativa attestazione. In caso di inottemperanza è prevista la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00. DEPLIANT ASL TO3 SU ANAGRAFE CANINA MODULISTICA Registrazione di cane nato ed identificato fuori dalla Regione Piemonte Cani introdotti in Piemonte non identificati Segnalazione di cessione del cane Variazione della residenza / sede abituale di detenzione del cane Segnalazione di un cane vagante o randagio
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| Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Giugno 2010 09:11 |

